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Art. 4 Collaborazione
1 I Cantoni sono coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’ISOS ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN nonché in caso di modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti secondo l’articolo 3 della presente ordinanza. 2 I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata. |