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Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori 4
1 Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare. 2 Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307). |