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Art. 5 Prestazioni della Confederazione
1 Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.5 2 Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307). |