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Art. 13 Procedure applicabili
1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
2 Se il fabbricante ha applicato le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, ricorre a scelta a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettere a–c (allegati 2–4). 3 Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, o se non esistono norme tecniche stabilite, ricorre a scelta, per quanto riguarda questi requisiti essenziali, a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettera b (allegato 3) o c (allegato 4). |