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Art. 15 Dichiarazione di conformità
1 Ogni impianto di radiocomunicazione messo a disposizione sul mercato deve essere corredato, a discrezione del fabbricante, di una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali completa secondo l’allegato 5 o abbreviata secondo l’allegato 6. 2 La dichiarazione di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente ai modelli figuranti negli allegati 5 e 6. La dichiarazione di conformità, aggiornata regolarmente, attesta la conformità ai requisiti essenziali. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. 4 Se l’impianto di radiocomunicazione è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, va redatta una sola dichiarazione. Un dossier contenente diverse dichiarazioni individuali è equiparato a una dichiarazione singola. |