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Art. 17 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano certificati devono essere:
2 Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). 3 Oltre agli obblighi previsti dall’OAccD, gli organismi di valutazione della conformità devono:
4 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie in relazione agli obblighi di cui al capoverso 3 lettera a, tenendo conto della prassi internazionale. 17 RS 946.512 |