|
Art. 21 Obblighi d’identificazione
1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:
2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomunicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione. |