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Art. 25
1 Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:
2 Gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo d’applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza soggiacciono all’OPBT30 e all’OCEM31 per quanto concerne le condizioni relative alla messa a disposizione sul mercato. Sono fatti salvi gli articoli 36–40 della presente ordinanza. 3 Gli impianti di radiocomunicazione di cui al capoverso 1 lettere b e g non possono essere messi a disposizione sul mercato. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). 25 RS 784.102.1 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). 27 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). 28 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, versione della GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. 30 RS 734.26 31 RS 734.5 |