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Art. 26 Omologazione degli impianti
1 Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, gli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto dopo essere stati omologati dall’UFCOM. L’omologazione rilasciata dall’UFCOM vale per tutti gli impianti dello stesso tipo. 2 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi degli articoli 7 capoverso 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b.32 4 Gli impianti omologati devono essere identificati conformemente all’articolo 18 capoverso 4 e recare il numero di omologazione rilasciato dall’UFCOM. Devono essere corredati delle informazioni necessarie per l’uso previsto. 5 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). |