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Art. 29
1 Chiunque espone un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve indicare chiaramente che questo non è conforme alle prescrizioni e che non può essere messo a disposizione sul mercato o messo in servizio. 2 Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 30 OUS37).38 3 Sono fatti salvi gli articoli 22 OPBT39 e 22 OCEM40. 37 RS 784.102.1 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). 39 RS 734.26 40 RS 734.5 |