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Art. 3 Interfacce
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e le pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali sotto forma di rinvio8. 2 Esso stabilisce l’ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale. 8 Queste prescrizioni possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne o al seguente indirizzo Internet: www.ufcom.ch. |