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Art. 30 Messa a disposizione sul mercato
1 Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano le disposizioni applicabili dell’OPBT41 e dell’OCEM42 per quanto concerne le condizioni della messa a disposizione sul mercato. 2 Non sottostanno al capoverso 1 ma possono essere messi in servizio ed esercitati soltanto se non mettono in pericolo le persone e i beni e non interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo:
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