|
Art. 34 Messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione usati
1 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere messi a disposizione sul mercato unicamente se rispettano le disposizioni in vigore al momento in cui sono stati immessi in commercio e se le norme o le prescrizioni tecniche applicabili non sono state oggetto di modifiche sostanziali. L’articolo 35 si applica per analogia. 2 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi. 3 Chiunque intende mettere a disposizione sul mercato un impianto di radiocomunicazione usato deve trasmettere all’acquirente le informazioni sulle eventuali restrizioni d’utilizzo di cui era corredato l’impianto al momento dell’acquisto. 4 L’articolo 19 capoverso 4 si applica per analogia. |