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Art. 36 Principi
1 L’UFCOM verifica che gli impianti di telecomunicazione messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati siano conformi alla presente ordinanza e alle proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Il controllo degli aspetti relativi alla protezione della salute e alla sicurezza (art. 7 cpv. 1 lett. a) incombe all’autorità d’esecuzione dell’OPBT47. 2 A tale fine l’UFCOM procede a controlli a campione. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di supporre che un impianto di telecomunicazione non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni dell’UFCOM. È inoltre autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione. 3 L’UFCOM può esigere che l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di impianti di telecomunicazione. 4 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’AFD scopre impianti di telecomunicazione per i quali sospetta, in base a una lista di controllo fornita dall’UFCOM, la non conformità alla presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette senza indugio all’UFCOM. 5 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l’ordinanza del 2 maggio 199048 concernente la protezione delle opere militari. 47 RS 734.26 48 RS 510.518.1 |