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Art. 37 Competenze
1 L’UFCOM può esigere dagli operatori economici i documenti e le informazioni che dimostrano la conformità degli impianti di telecomunicazione alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché la consegna gratuita dei pertinenti impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori ai sensi dell’articolo 17. 2 In occasione dei controlli l’utilizzatore deve presentare: a. la documentazione in suo possesso relativa agli impianti di telecomunicazione; e b. le informazioni utili che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. |