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Art. 38 Prove di laboratorio
1 L’UFCOM fa esaminare un impianto di telecomunicazione da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17 se:
2 Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda il laboratorio scelto, la portata delle prove e la stima dei costi. 3 I costi delle prove di laboratorio sono a carico del responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’impianto di telecomunicazione qualora dalle prove risulti che quest’ultimo non soddisfa i requisiti richiesti. 4 L’UFCOM può incaricare un laboratorio qualora esso stesso non possa effettuare le prove. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un impianto che non rispetta i requisiti richiesti saranno imputati gli stessi costi come se l’UFCOM stesso avesse effettuato le prove. I capoversi 2 e 3 non si applicano. |