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Art. 7 Requisiti essenziali
1 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da garantire:
2 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro delle radiofrequenze e da contribuire a un’utilizzazione ottimale al fine di evitare interferenze. 2bis Gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati tramite una porta USB‑C. L’UFCOM stabilisce le categorie di impianto e le specifiche per le prestazioni e i protocolli di comunicazione per la ricarica di tali impianti di radiocomunicazione. Emana le prescrizioni amministrative necessarie sulla base degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea.14 3 L’UFCOM stabilisce i requisiti essenziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d’impianti ai quali essi si riferiscono, tenendo conto degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea. I requisiti essenziali supplementari sono i seguenti:15
14 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). |