Ordinanza
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Art. 18
1 Prima di eseguire i lavori, l’impresa sottopone per esame all’IFO la seguente documentazione tecnica sugli impianti di trasporto in condotta:
2 L’IFO, se necessario, può richiedere documentazione supplementare. 3 L’IFO esamina la documentazione per verificarne la conformità alle regole della tecnica secondo l’articolo 3 OSITC5, ai piani approvati e all’autorizzazione d’esercizio e comunica all’impresa l’esito del suo esame. |