Ordinanza
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Art. 25 Autorizzazione per la messa in esercizio dell’impianto o di singole parti dell’impianto
1 L’impresa presenta all’UFE la domanda per la messa in esercizio dell’impianto o di singole parti dell’impianto al termine della costruzione o dopo la modifica dell’impianto di trasporto in condotta. 2 La domanda di autorizzazione deve contenere la conferma secondo cui i servizi d’intervento interessati sono stati informati in merito alla costruzione o alla modifica dell’impianto di trasporto in condotta.6 3 L’UFE rilascia l’autorizzazione in presenza di un’autorizzazione d’esercizio generale, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC e dopo il superamento del collaudo tecnico secondo l’articolo 22. Inoltre ordina i necessari adeguamenti del regolamento d’esercizio secondo l’articolo 26. 4 Nel caso di esigue modifiche tecniche di un impianto di trasporto in condotta, nel singolo caso l’impresa non deve presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell’impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato con successo il collaudo tecnico secondo l’articolo 22 e previa approvazione da parte dell’IFO. 5 Sono considerate modifiche tecniche esigue:
6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU2021 348). |