Ordinanza
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Art. 29 Sospensione dell’esercizio da parte dell’impresa
1 L’impresa informa l’UFE, anticipatamente e tempestivamente, su una sospensione temporanea o definitiva dell’esercizio. 2 Gli impianti il cui esercizio è stato temporaneamente sospeso sono considerati alla stregua di quelli in esercizio per quanto riguarda la manutenzione e il controllo. 3 Se l’esercizio di un impianto viene definitivamente sospeso, l’UFE ordina i provvedimenti necessari e ne sorveglia l’esecuzione. |