Ordinanza
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Art. 37 Disposizioni transitorie
1 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni devono notificare all’UFE gli impianti di trasporto in condotta posti sotto la vigilanza cantonale che, ai sensi dell’articolo 3 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 1 e 16 LITC, sottostanno alla vigilanza della Confederazione. Con la notifica la vigilanza è trasferita all’UFE. 2 L’UFE chiede immediatamente agli esercenti di inoltrargli la documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio federale. 3 Gli impianti di trasporto in condotta, che d’ora in poi sono posti sotto la vigilanza della Confederazione, possono continuare ad essere esercitati in virtù dell’attuale autorizzazione cantonale fino al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio federale. L’UFE verifica se sono necessarie misure in virtù dell’articolo 18 LITC. 4Le attuali autorizzazioni d’esercizio federali saranno convertite dall’UFE entro cinque anni in autorizzazioni secondo la presente ordinanza. |