Ordinanza del DFI
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Art. 6 Obbligo del controllo veterinario di confine 2
(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT) Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/20073, negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21224 nonché nella decisione 2007/275/CE5. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64). 3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE, versione della GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1. 4 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, versione della GU L 321 del 12.12.2019, pag. 9. 5 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007, GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1. |