Ordinanza
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Art. 10 Certificato veterinario
1 Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3. 2 Esso deve essere compilato e firmato da:
3 Esso deve contenere una dichiarazione firmata dal detentore o dalla persona autorizzata e che attesta che l’animale da compagnia non è importato a scopo di un passaggio di proprietà.14 4 In caso d’importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio. 5 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente. 14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201). |