Ordinanza
|
Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia. 2 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto. 3 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:
4 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati. |