Ordinanza
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Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario. 2 Il certificato veterinario deve attestare che:
3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:
4 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l’importazione. 15 www.usav.admin.ch > Animali > Viaggiare con animali da compagnia > Cani, gatti e furetti |