Ordinanza
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Art. 16
1 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuta attuazione delle misure di cui all’allegato 5. 2 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. |