Ordinanza
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Art. 18 Esportazione
1 Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull’importazione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. 2 Per l’esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia epizooziologica del Paese di destinazione. |