Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
- b.
- detentore: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporaneamente, il potere di disporre dell’animale, iscritta come proprietario nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;
- c.
- veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;
- d.
- importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d’importazione;
- e.
- territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- f.
- Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
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