Ordinanza
|
Art. 23a Comunicazione di dati 16
In caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie o sulla protezione degli animali, le società di trasporto che trasportano animali da compagnia sono tenute a comunicare su richiesta alle autorità d’esecuzione i dati relativi al detentore o alla persona autorizzata. 16 Introdotto dal n. II 4 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201). |