Ordinanza
|
Art. 28 Misure da parte dell’Amministrazione delle dogane
Se constata che le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’Amministrazione delle dogane lo comunica all’autorità veterinaria del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, lo comunica al servizio veterinario di confine. |