Ordinanza
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Art. 30 Misure da parte del servizio veterinario di confine
1 Se le condizioni per l’importazione o il transito attraverso un aeroporto nazionale di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine respinge gli animali. 2 Se non possono essere respinti immediatamente, gli animali devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona autorizzata. 3 Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti. |