Ordinanza
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Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali
L’importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali). |