Ordinanza
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Art. 8 Identificazione
1 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1. 2 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip. 3 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b. 4 Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione. |