1 Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente approvati.
2 In caso di un trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 32l capoverso 2 LTV, se l’impresa di trasporto inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa di trasporto, quest’ultima deve rimunerare all’impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all’impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.
3 Se i mezzi d’esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.
4 In sede di verifica considerano, oltre all’economicità, in particolare:
- a.
- i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV;
- b.19
- i costi e i ricavi dell’infrastruttura delle tratte interessate;
- c.
- il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d.
- le ripercussioni sulla qualità del collegamento.
5 La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1701).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4165).