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Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)
dell’11 novembre 2009 (Stato 15 dicembre 2019)
Art. 27hApertura delle offerte
1 Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell’UFT.
2 I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:
a.
il nome delle persone presenti;
b.
il nome delle imprese offerenti;
c.
la data di inoltro delle offerte;
d.
i costi non coperti delle offerte di trasporto;
e.
le offerte di cui all’articolo 27g.
3 Il Cantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del segreto d’affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.