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Art. 11 Svolgimento, scadenze
1 La procedura di ordinazione viene effettuata per un periodo di orario, che di norma dura due anni. 2 L’UFT comunica ai Cantoni e alle imprese di trasporto le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali. 3 L’UFT e i Cantoni coordinano la procedura di allestimento dell’orario con quella d’ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate. |