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Art. 19 Investimenti 18
1 Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente approvati. 2 In caso di un trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 32l capoverso 2 LTV, se l’impresa di trasporto inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa di trasporto, quest’ultima deve rimunerare all’impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all’impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante. 3 Se i mezzi d’esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore. 4 In sede di verifica considerano, oltre all’economicità, in particolare:
5 La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1701). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4165). |