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Art. 29a Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale
1 Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità. 2 Se i Cantoni non giungono a un accordo, l’UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. Esso tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell’entità del servizio delle stazioni. 3 L’entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all’orario nell’ambito dell’offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino. 4 La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone. 5 Se le indennità sono note solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi. |