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Art. 37 Principio
1 Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel traffico regionale viaggiatori la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso. 2 La conversione di mutui o la sospensione di rimborsi da parte della Confederazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 328 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni. 28 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2013. |