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Art. 40 Convenzione in materia di conversione o di sospensione
1 L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa di trasporto concludono una convenzione in materia di conversione o di sospensione. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate. 2 In caso di conversione o sospensione dei rimborsi di mutui rimborsabili superiori a 10 milioni di franchi l’UFT agisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. |