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Art. 45 Convenzione in materia di investimenti nel settore dei trasporti
1 L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa di trasporto concludono una convenzione in materia di investimenti. In essa stabiliscono la natura e l’importo degli aiuti finanziari nonché gli obblighi cui sono subordinati tali aiuti. 2 Se le quote dei contributi agli investimenti non sono versate entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento concordato contrattualmente, da tale momento è dovuto un interesse di mora annuo pari al 5 per cento. |