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Art. 47 Disposizioni transitorie
1 La procedura di ordinazione per le offerte inoltrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disciplinata conformemente al diritto vigente al momento in cui l’offerta è stata inoltrata. 2 La procedura di ordinazione per l’anno d’orario 2011 è disciplinata secondo il diritto previgente. 3 Le piccole funivie con funzione di collegamento sono equiparate alle imprese di trasporto ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 fino alla scadenza della loro autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori. |