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Art. 6
1 Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:
2 Per quanto concerne l’adempimento della funzione di collegamento, i Cantoni possono prevedere per il loro territorio un numero minimo di abitanti residenti in una località superiore a quanto previsto dall’articolo 5 capoverso 2 OTV. 3 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) disciplina in direttive le condizioni per la redditività minima delle linee, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all’articolo 20. Le condizioni vengono esaminate periodicamente e adeguate alle circostanze attuali. 4 Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le condizioni per il versamento di un’indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l’UFT può approvare il versamento congiunto di un’indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni di cui al capoverso 1. 9 Introdotta dal n. I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1701). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4165). |