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Art. 51 Condizioni e obblighi
1 Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 36 capoverso 1. L’UFT decide in merito alle deroghe d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 2 La Confederazione può subordinare la concessione di fideiussioni all’adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti. 3 L’UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per la concessione di fideiussioni. |