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Art. 122
La trasmissione e la conservazione dei giustificativi in forma non cartacea sono rette dagli articoli 957-958f del Codice delle obbligazioni2 e dall'ordinanza del 24 aprile 20023 sui libri di commercio. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |