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Art. 135 Statistiche
(art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA) 1L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei compiti legali. 2L'AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l'articolo 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale. 3I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |