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Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) 1Il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:
2Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). |