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Art. 39 Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta
(art. 22 LIVA) L'opzione mediante dichiarazione nel rendiconto è esercitata nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. Trascorso il termine di finalizzazione di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA, non è più possibile esercitare l'opzione o rinunciare a un'opzione già esercitata. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |