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Art. 43 Esenzione dall'imposta per i trasporti internazionali in autobus
(art. 23 cpv. 4 LIVA) 1È esente dall'imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che:
2È esente dall'imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo il capoverso 1, purché esso sia fatturato unitamente a quest'ultima. |