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Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto
(art. 37 cpv. 5 LIVA) 1Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo per scritto all'AFC. 2Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anticipato è possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell'aliquota forfetaria che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.1 3Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l'inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva, il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |